Rischia fino a due anni di prigione chi invia pubblicità via fax senza il consenso del destinatario, anche se il numero di telefono appare in elenchi pubblici o viene reperito su Internet. È illecito inoltre prevedere che si possa chiedere la sospensione del servizio imponendo all’interessato un onere economico derivante, per esempio, dal rinvio del fax ad un numero di telefono soggetto ad una speciale tariffa.
A spiegarlo è stato il Garante per la privacy, dopo una segnalazione da parte di un’azienda italiana che ha ricevuto da un’azienda con sede legale all’estero un fax a carattere pubblicitario, dove era specificato che si potevano interrompere i successivi invii inviando un fax di disdetta ad un numero a tariffazione speciale. Il Garante ha inoltre dichiarato di aver informato l’authority del paese di appartenenza dell’azienda che ha inviato il fax, affinchè siano presi gli opportuni provvedimenti secondo la normativa vigente.