L’AGCOM ha deliberato una serie di sanzioni contro TIM e Wind Tre per punire i due gruppi in quello che di fatto è il secondo tempo della questione delle tariffe a 28 giorni di cui si è a lungo dibattuto nei mesi scorsi. Dapprima i grandi gruppi delle telco italiane hanno unilateralmente spostato da “1 mese” a “28 giorni” il ritmo di fatturazione ai propri clienti (con aumenti conseguenti pari a circa l’8%), quindi hanno subito l’onta dell’Authority che ha imposto il ritorno ad una fatturazione tradizionale, ora invece la questione è relativa al tipo di comunicazioni offerte agli utenti coinvolti in questo bailamme.
Un po’ l’AGCOM e un po’ l’Antitrust hanno tentato di calmierare questa manovra che, in fin dei conti, ha portato ad un repentino aumento delle tariffe in tutta Italia, ma i risultati sono stati soltanto parziali. La nuova sanzione non può infatti nulla per ripristinare la situazione antecedente, ma punisce quantomeno la mancanza di informazioni relative al diritto per gli utenti di recedere dai propri contratti in virtù del cambio unilaterale delle condizioni imposto da parte degli operatori.
I dettagli sono tutti contenuti nelle delibere 521, 522 e 523 diramate nelle ultime ore dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Complessivamente le sanzioni comminate ammontano a 1,5 milioni di euro per TIM e 870 mila euro per Wind Tre. Recita la delibera 521, inerente la condotta di TIM, la cui violazione viene giudicata “di entità consistente“:
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 70, comma 4, del Codice ha leso il diritto di una platea molto vasta di utenti di disporre di elementi informativi essenziali al fine di confrontare le diverse offerte presenti sul mercato e operare scelte contrattuali consapevoli. In particolare, la Società, dopo aver attuato una prima modifica unilaterale di contratto in occasione del ripristino del rinnovo e fatturazione delle offerte di telefonia mobile su base mensile a far data dal 5 marzo 2018, ha effettuato un’ulteriore manovra di rimodulazione tariffaria, decorrente dall’8 aprile 2018, dapprima non concedendo il diritto di recesso e, successivamente alla lettera del Presidente dell’Autorità, fornendo agli utenti informative incomplete e fuorvianti, nonché impedendo ai medesimi di poter recedere anche presso tutti i punti vendita dove è possibile attivare o aderire al contratto.
Una vicenda nata in modo confuso, sviluppata in modo confuso e terminata non certo senza particolare chiarezza. Tra delibere e sanzioni, cambi di condizioni contrattuali e mutazioni nella frequenza di fatturazione, il tutto si è svolto però in assenza di comunicazioni chiare per un’utenza giocoforza sempre più smarrita. Le sanzioni, sempre e comunque estremamente esigue, evidenziano gli scarni strumenti che le authority hanno a disposizione per frenare gli abusi, potendo dunque poco per tutelare l’utenza di fronte a situazioni di questo tipo.