Notizie

H3G Power, 3 Italia multata dall'Antitrust 11 Maggio 2010

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato una sanzione pecuniaria di 45.000 euro a H3G per pratica commerciale scorretta.

Il procedimento concerne la condotta posta in essere da H3G, consistente nell’aver omesso di fornire al consumatore, in sede di commercializzazione delle schede di ricarica denominate “H3G Power”, informazioni rilevanti circa le condizioni e il termine temporale di utilizzo del credito telefonico associato alle schede stesse.
In data 15 maggio 2009 è pervenuta all’Autorità una richiesta di intervento da parte di un consumatore che ha segnalato di aver acquistato, in data 26 settembre 2008, due ricariche telefoniche H3G dell’importo di 30 euro ciascuna e di non averle potute utilizzare a distanza di qualche giorno in quanto già scadute. Il segnalante ha altresì fornito all'Autorità copia di alcune comunicazioni intercorse con l’Ufficio clienti di H3G, nelle quali il l'operatore telefonico dichiara che la richiesta di accredito dell’importo pagato per l’acquisto delle due schede non poteva trovare accoglimento in quanto le stesse non erano “utilizzabili o rimborsabili oltre la data di scadenza” indicata sul retro.

H3G, contattata dall'Autorità, ha confermato l’impossibilità di accreditare al cliente l’importo di 60 euro pagato per l’acquisto delle due schede di ricarica, essendo queste già scadute, precisando che sulle stesse era riportata la dicitura “non utilizzabili o rimborsabili oltre la data di scadenza”. H3G ha altresì dichiarato di aver inviato al segnalante una ricarica gratuita del valore di 24 euro a titolo di rimborso previsto dalla Carta dei Servizi per il ritardo nella risposta alla mail di contestazione inviata e di aver effettuato, a beneficio del medesimo segnalante, una ricarica omaggio di 60 euro quale ristoro per l’acquisto del credito inutilizzabile. In ogni caso, secondo H3G, la vicenda segnalata sarebbe la conseguenza di un mero e isolato errore materiale del punto vendita, che avrebbe fornito al cliente una ricarica non più utilizzabile.

L'Autorità ha ritenuto che "i comportamenti sopra illustrati si configurano come un indebito ostacolo non contrattuale frapposto dal professionista al pieno esercizio di un diritto contrattuale del consumatore, peraltro oggetto di una specifica tutela legislativa. Sotto questo profilo, la mancata previsione di procedure standard di riconoscimento del credito residuo e l’opposizione dell’intervenuta decorrenza del termine di scadenza della scheda di ricarica ai reclami degli utenti, risultano di fatto idonee a impedire od ostacolare l’esercizio da parte del consumatore del proprio diritto a fruire interamente del credito prepagato senza limitazioni temporali".

di Telefonino.net Redazione
Altre Notizie Su:

Contenuti Extra